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26 giugno 2008


 

 

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Vela: clamoroso ed imbarazzante caso di pubblicità occulta per Alinghi
ALINGHI ACCUSATA DI PUBBLICITA OCCULTA
L’AIRR (autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva) ha accettato un ricorso contro le trasmissioni effettuate dalla Televisione della Svizzera tedesca in occasione dell’America’s Cup 2007. Il ricorso si basa su un presunto tentativo di pubblicità occulta a favore di Alinghi poiché il fatto che sui microfoni fosse ben visibile il logo della stessa costituisce un caso di pubblicità occulta senza remunerazione e costituisce dunque una violazione del principio dell’oggettività.

di Gabriele Pacimeo



26 giugno - L’AIRR accusa Alinghi di pubblicità occulta e con essa la Televisione della Svizzera tedesca. Il clamoroso caso contestato risale alla finale dell’America’s Cup 2007, nella quale si affrontarono le imbarcazioni del Team Alinghi e del Team New Zealand. La Televisione della Svizzera tedesca, sia nelle trasmissioni sportive regolari che in degli speciali creati ad hoc, diede ampio spazio alla Coppa America che è la competizione velica più antica e conosciuta. Per l’occasione vennero preparati due studi appositi, uno sul tetto della base di Alinghi, ed uno nel porto di Valencia. L’AIRR contesta dunque che durante le trasmissioni con i collegamenti presso i citati studi, la Televisione della Svizzera tedesca abbia utilizzato microfoni sui quali era ben visibile il logo di Alinghi e avesse quindi contravvenuto alla norma che vieta la pubblicità clandestina. Accertata l’irregolarità da parte dell’AIRR, la palla è passata per competenza all’Ufficio federale delle comunicazioni. Esso ha accertato e confermato che il logo di Alinghi è stato sistemato sui microfoni della Televisione della Svizzera tedesca senza che fossero versate contropartite. A questo punto si è ritornati all’AIRR, competente in materia di pubblicità occulta senza rimunerazione. Secondo la giurisprudenza dell’AIRR, la pubblicità occulta priva di remunerazione costituisce una violazione del principio dell’oggettività nello specifico quando l’effetto pubblicitario collegato a una rappresentazione o a un’affermazione non è coperto da un valore informativo. I messaggi con effetto pubblicitario nelle trasmissioni redazionali non devono perseguire uno scopo a sé stante. L’AIRR ha rilevato che durante le trasmissioni della Televisione della Svizzera tedesca, veniva mostrato sui microfoni il logo di Alinghi, con durata e visibilità delle sequenze variabili. Nello specifico il logo di Alinghi era palesemente visibile a più riprese sul microfono del conduttore. Il riconoscimento di un logo nell’ambito di una trasmissione televisiva comporta un effetto pubblicitario non trascurabile per l’impresa o il marchio in questione. Ne conclude l’AIRR che si tratta dunque di un caso di pubblicità occulta senza remunerazione. Ora non rimane ad Alinghi che un'unica strada per provare a difendersi da un tale accusa, ossia proporre ricorso contro la decisione presso il Tribunale Federale.

 

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